General Contractor

Gestiamo ed ottimizziamo tutti i processi progettuali, costruttivi e burocratici del tuo progetto.

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Sistemi per uso industriale finalizzati all'ottimizzazione dei consumi energetici.

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Diagnosi Energetica UNI EN:ISO 16-247

Diagnosi energetica certificata secondo la normativa vigente. Per aziende e Pubblica Amministrazione.

Consente di determinare la conoscenza dei flussi energetici di un qualunque edificio o stabilimento industriale e formulare le misure di efficientamento implementabili, con relativi dimensionamenti e analisi costi-benefici.

Dal 19 luglio 2016 solo gli Esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati potranno svolgere le diagnosi energetiche obbligatorie previste dal D. Lgs 102/2014.

Grazie a questo strumento i nostri clienti saranno in grado di:

  • definire con chiarezza l’andamento dei consumi, individuando e correggendo i punti più critici del bilancio energetico annuale del sistema edificio/impianto;
  • consentire di effettuare ipotesi di miglioramento in uno scenario di valutazione reale dei consumi;
  • stimare, di conseguenza, risparmi energetici e di combustibile effettivi e una valutazione dei tempi di ritorno economici dell’investimento in condizioni reali.

Diagnosi Sismica

Il servizio di Diagnosi Sismica del vostro immobile aziendale o privato ha l'obiettivo di migliorare la sostenibilità e la sicurezza nell'ambito delle costruzioni semplificando i processi ingegneristici.

  • Determinazione della classe di rischio sismico dell'immobile (abitazione privata, stabilimento produttivo, capannone)
  • Progetto di valutazione del grado della sicurezza sismica: pericolosità, vulnerabilità, esposizione rischio sismico complessivo
  • Progetto di riqualificazione sismica con il quadro degli interventi migliorativi e la nuova classe sismica
  • Calcolo del piano finanziario di ammortamento e l’analisi per ottenere il SISMA Bonus: grazie alle detrazioni fiscali inserite dal Sisma Bonus, gli edifici, in caso di interventi di miglioramento sismico, possono sfruttare la detrazione fiscale che raggiunge l’85% dell’importo speso per i lavori. H2 Power determina la percentuale di detrazione che varia in base alle classi di miglioramento raggiunte e alla zona sismica
  • Sopralluogo di un ingegnere per il rilievo e la raccolta dei dati
  • Consegna del progetto sottoscritto da un ingegnere professionista iscritto all’albo.

Per richiedere una diagnosi o certificazione del tuo immobile, anche valutando il salto delle due classi con l’APE convenzionale e richiedere lo studio di prefattibilità con tutte le verifiche Superbonus, chiamaci o invia un form dalla nostra pagina contatti.

Attestato di Prestazione Energetica APE

Valutazione della classe energetica per edifici residenziali e rilascio di attestazione a norma di legge.

Attestato di Prestazione Energetica APE

Valutazione della classe energetica per edifici residenziali e rilascio di attestazione a norma di legge.

L’ A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 chiamato A.C.E.) è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di una abitazione o di un appartamento. E’ uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 a G (scala di 10 lettere) le prestazioni energetiche degli edifici ed è obbligatorio per la vendita o l’affitto di un immobile.

Approfondisci le caratteristiche e i vantaggi di redarre una certificazione energetica consultando le nostre FAQ

Scarica un Fac-simile dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Dal 1° luglio 2009 l’APE va obbligatoriamente redatto in caso di compravendita di immobili e dal 1° luglio 2010 in caso di locazione.
Dal Gennaio 2012 negli annunci immobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kWh/mq anno).

L’APE viene redatto da un “soggetto accreditato” chiamato certificatore energetico che ha competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici. La formazione, la supervisione e l’accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. Circa la metà delle Regioni italiane ancora non hanno adottato delle normative proprie, in questo caso la legge vigente è quella nazionale (D.Lgs. 192/05).

Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l’architetto, l’ingegnere ed il geometra. Il certificatore può essere considerata una nuova professione, vedi come diventare certificatore energetico.

Il certificatore ha delle responsabilità civili e penali molto importanti.

Con l’ausilio di specifici software viene effettuata un’analisi energetica dell’immobile prendendo in considerazione:

  • le caratteristiche geometriche e di esposizione dell’immobile
  • le caratteristiche delle murature e degli infissi
  • la tipologia degli impianti presenti per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria
  • eventuali impianti di ventilazione meccanica
  • eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile

In seguito il Certificatore elabora i calcoli attraverso un software certificato, compila il documento e rilascia l’APE nel quale sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. L’ APE va conservato con il libretto della caldaia e consegnato al nuovo proprietario o al locatario. Il certificatore deve presentare alla Regione di competenza copia dell’APE.

L’APE è, come detto in precedenza, obbligatorio per legge. Le sue principali finalità sono:

  1. Strumento per valutare la convenienza economica dell’acquisto e della locazione di un immobile in relazione ai consumi energetici
  2. Strumento per consigliare degli interventi di riqualificazione energetica efficaci

Nonostante, per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l’ APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà:

  • Aumento del valore degli immobili caratterizzati da consumi energetici bassi al momento della vendita o dell’affitto
  • Incentivazione alla costruzione di edifici ad alto rendimento energetico e ristrutturazioni energetiche con evidenti miglioramenti del livello di inquinamento da anidride carbonica CO2

Una prima importante differenza sta nel soggetto che redige il documento: L’ AQE può essere redatto dal progettista o dal direttore dei lavori, quindi da un tecnico abilitato che ha già avuto un ruolo nei lavori dell’immobile. Viene rilasciato dal costruttore e consegnato al comune insieme alle documentazioni per il rilascio della dichiarazione di fine lavori. L’ APE invece va redatto da un Certificatore Abilitato ed indipendente.

Seconda differenza sta nel fatto che nell’ AQE non è specificata la classe energetica dell’edifico. E’ un documento che secondo il D.lgs 311/06 doveva sostituire temporaneamente l’ APE, in attesa che le regioni emettessero i decreti attuativi specifici.

In generale oggi l’ AQE è un documento meno utilizzato del passato, viene richiesto solamente in fase di “fine lavori” dal direttore dei lavori. Contattateci per maggiori informazioni.

Con la nuova agevolazione Superbonus che permette di efficientare condomini e appartamenti con una detrazione pari al 110%, è stato definito un nuovo tipo di certificazione energetica, il cosiddetto APE convenzionale, diverso rispetto all’APE che di solito si usa per locazione o per compravendita.

L’APE convenzionale rispetto ad un APE standard si differenzia per questi aspetti:

  • È un APE legato unicamente alla pratica Superbonus 110 e non può essere utilizzato per altri scopi
  • È di tutto l’edificio, inteso come somma degli APE di tutti gli appartamenti a differenza di quello standard che solitamente è per un’unica unità immobiliare
  • È della singola unità immobiliare nel caso di appartamento che rientra nella definizione di funzionalmente indipendente e con almeno un accesso autonomo (Art. 119 DL Rilancio)
  • Non deve essere presentato alla Regione ma ha il solo scopo di valutare il salto delle due classi. Viene infatti allegato all’Asseverazione del tecnico in forma di dichiarazione sostitutiva d’atto notorio
  • Per valutare il salto delle due classi energetiche l’APE convenzionale viene fatto per la situazione ANTE e POST intervento migliorativo

Dal 26 giugno 2015, come sancito dai decreti interministeriali  sul nuovo approccio progettuale per l’efficienza e il risparmio energetico, è obbligatorio che l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) venga redatto in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella direttiva comunitaria 2010/31/UE.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato tre decreti datati 26 giugno 2015 coi quali è stato completato il quadro normativo in materia di efficienza energetica degli edifici:

  1. il primo decreto definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione;
  2. il secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di opere;
  3. il terzo decreto aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici.

“Attestato di Prestazione Energetica, che ha sostituito, a far data dal 6 giugno 2013, il precedente attestato di certificazione energetica , e la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al d.lgs. 192/2005 apportate dal D.L. 63/2013;detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di “informazione” del proprietario, dell’acquirente (anche a titolo gratuito) e/o del locatario (art. 6 commi 1, 2, 3, 8) circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici. Oltre a fornire all’utente raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente più convenienti, l’attestato di prestazione energetica deve, inoltre, contenere tutti i dati che consentano ai “ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi”e quindi di poter scegliere l’edificio da acquistare o da locare in base alla prestazione energetica. A differenza di quanto avveniva con Attestato di Certificazione Energetica l’attestato di prestazione energetica deve essere rilasciato da ” esperti qualificati e indipendenti” o da “organismi” dei quali dovranno comunque essere garantiti “la qualificazione e l’indipendenza”. ll Notariato ricorda che la norma attualmente in vigore prescrive che “in tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

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